1) PREMESSA - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che: a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività; b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 cod. cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al fondo di garanzia di cui all’art. 17 delle presenti condizioni generali di contratto. La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 cod. cons.) è la seguente: “I pacchetti turistici” hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo comprendente almeno una notte: A) trasporto; B) alloggio; C) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico

2) FONTI  LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla legge 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.04.1970 – in quanto applicabile – Nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 Settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modifiche.

3) CONDIZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA

 

Organizzazione Tecnica:  EASY DREAM TOUR OPERATOR – Licenza protocollo n. 43519 del 19/11/2012

Assicurazione e responsabilità civile. A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, EASY DREAM TOUR OPERATOR  ha stipulato polizza  con ALLIANZ per la responsabilità civile in conformità del D. L.  206 del 6 settembre 2005

Validità del catalogo : 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

4) PRENOTAZIONE

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio

5) 5) PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento all’organizzatore delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto. La relativa comunicazione se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al consumatore presso l’agenzia.Dopo la conferma della prenotazione una volta effettuato il saldo ,seguirà regolare fattura elettronica esente IVA ai sensi DPR 633/72 Art. 10 comma 22  con marca da bollo  € 2 a carico del cliente ai sensi DPR 642/1972 e art. 1199 c.c.

6) ) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra,  in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportato in catalogo (vedi scheda tecnica) ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Se l’aumento globale del prezzo eccede del 10% rispetto alle quote pubblicate, il partecipante ha la facoltà di recedere dal contratto senza che le venga applicata alcuna penale, purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.  Il prezzo stabilito non potrà comunque essere aumentato nei 20 giorni precedenti la data prevista di partenza.

7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che ne abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, né dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. Il consumatore potrà esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del è numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo pagato e incassato dall’ organizzatore, tramite l’agenzia di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8.

8)  PENALI ANNULLAMENTO OSPITI

In caso di cancellazione fino a 30 giorni  lavorativi dall'inizio della vacanza la penale sarà del 10%.. E’ escluso il rimborso, anche tramite voucher, di viaggi e transfer non acquistati . Per cancellazioni effettuate a partire da 30 giorni lavorativi la penale sarà del 10%(per cause di forza maggiore legate all’emergenza COVID-19 la cancellazione sarà senza penale fino al giorno di arrivo):

  • Sulle prenotazioni del soggiorno : annullamenti da 30 a 20  giorni  lavorativi prima dell’arrivo, 20%;da 19 giorni a 10 giorni lavorativi 50%da 9 a 4 giorni prima dell’arrivo 75%; annullamenti da 3 a 0 giorni prima dell’arrivo: 100%
  • Tutte le prenotazioni effettuate con BONUS VACANZA seguono la stessa regola,ma l'importo del BONUS non potrà essere rimborsato.

Su biglietti aereo/nave venduti da Easy Dream  (anche se inseriti in pacchetti con il soggiorno) valgono le penali imposte dal vettore, che verranno di volta in volta comunicate

 

In ogni caso per arrivi posticipati o interruzione anticipata, si addebiterà l’intero importo del soggiorno prenotato.

 

MODIFICA/ANNULLAMENTO RISERVATO A EASY DREAM

E' riconosciuto ad Easy Dream , anche in corso di stagione, il diritto di chiudere la struttura prenotata e/o tardare l'apertura per qualsivoglia ragione e/o causa. Resta inteso ed accettato che in tali circostanze Easy Dream potrà proporre alternativamente: (I) riprotezione in altra struttura; (II) voucher dell'intero importo incamerato dal Easy Dream a con validità sino al 31.12.2023, utilizzabile presso le strutture in programmazione. L'Ospite dichiara di ritenersi soddisfatto, accettando quanto su indicato e rinunciando ad ogni altra pretesa anche a titolo di risarcimento. E' riconosciuto altresì ad Easy Dream  il diritto di apportare modifiche ai servizi descritti nel presente Listino, qualora fosse prescritto dalle autorità preposte a causa dell'emergenza COVID-19, o, in ogni caso, a discrezione di Easy Dream  al fine di limitare rischi di contagio e/o assicurare la sicurezza di Ospiti e dipendenti.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’ organizzatore qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari alla differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, i visti,  ai certificati sanitari.  c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenuta per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.  Il cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite dal loro organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio viene erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità anche dei paesi della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permette una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore

13) REGIME DI RESPONSABILITA’

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questi nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste da contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuatala prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso dalle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente dalle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti

14) LIMITI DI RISARCIMENTO

Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcito non può superare i 5.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 CCV).

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge e contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art.13 e 14 delle presenti. Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore, dovrà a pena si decadenza, altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17) FONDO DI GARANZIA

E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive, il Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamentodell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349

18) ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.  I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n°3 e n° 6; art. dal 17 al 23; art. dal 24 al 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio etc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno etc.).

 

GARANZIA EASY DREAM GIUSTO PREZZO


Fino a 25 giorni lavorativi precedenti la data della partenza, se Easy Dream  proporrà al mercato un’offerta speciale che riguarderà la stessa struttura per lo stesso periodo e la stessa durata (acquistato con almeno 90 giorni di anticipo), la differenza tra quanto pagato e il prezzo dell’offerta sarà rimborsato.

Per le camere confermate da booking on line sul sito www.easydream.it , anche se disponibili a video, la conferma effettiva della prenotazione avverrà entro le 8 ore successive l'inserimento dei nominativi dei clienti da parte dell'agenzia.

 

La tutela dei dati personali rappresenta per noi una priorità assoluta per questo, Easy Dream dispone di adeguate misure di sicurezza
al fine di preservarne la riservatezza e l’integrità. Desideriamo informarti che, viste le importanti novità previste dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, noto anche come“GDPR”, abbiamo aggiornato la nostra Informativa sul trattamento dei dati personali della tua Agenzia e dei tuoi clienti.

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 

AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 269/98. 

“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

FORO COMPETENTE.  Per eventuali contestazioni e controversie, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano

 

 

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